Così come stabilito dall’art. 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176) ai genitori dipendenti è concesso un congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. In particolare per le sospensioni delle lezioni delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Con la propria Circolare del 12 gennaio 2021, n. 2 l’Inps fornisce le istruzioni operative e modalità di fruizione dei congedi (cfr. anche Circolare Inps del 20 novembre 2020, n. 132).
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