Con Nota del 9 ottobre 2019, n. 8716 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla validità della trasmissione del Modello UNIIntermittenti con cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le specifiche definite dal D.M. 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro del 27 giugno 2013, n. 27 .
Nel dettaglio, l’Istituto afferma che, nel caso di invio di più moduli di chiamata, alla PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, tramite un’unica e-mail, nelle more dell’eventuale integrazione delle indicazioni contenute nel Manuale da parte del Ministero del Lavoro, potrebbe non essere contestato l’illecito di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (mancata comunicazione), qualora la corretta ricezione delle comunicazioni allegate derivi da un errore nel sistema dello stesso Ministero del Lavoro.
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