Con Circolare del 29 luglio 2019, n. 22 , l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla modifica della disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11 , del D.L. n. 338/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, da applicarsi alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto.
Nel dettaglio, la nuova normativa, approvata con determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227 , semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.
Sul punto, inoltre, si ricorda che in considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
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