L'Opinione
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro

di Giuseppe Buscema | 31 Marzo 2025
Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, arrivano i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Tra gli interventi della Legge 12 dicembre 2024, n. 203 , c.d. Collegato Lavoro, l’articolo 19 ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto. Il legislatore, infatti, ha inserito all’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 il nuovo comma 7-bis che consente di derogare alle ordinarie regole che disciplinano le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi indicate. Come noto, le dimissioni e la risoluzione consensuale dal 12 marzo 2016 debbono essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con le modalità telematiche previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2015. L’articolo 19 , dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024 , disciplina l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore al ricorrere di un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre un determinato termine. Una norma che non ha mancato di suscitare dubbi e su cui è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6 del 27 marzo 2025 per fornire alcune indicazioni e prendendo importanti posizioni su alcune criticità interpretative della norma.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 regola la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata prolungata e le modifiche introdotte dall'articolo 19 della Legge n. 203/2024.