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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Cassazione: reintegra se il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sussiste

di Giovanni Improta | 2 Aprile 2025
Cassazione: reintegra se il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sussiste

In linea con quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024 in ordine alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Contratto a tutele crescenti), la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6221/2025 , in riferimento alla tutela prevista dal predetto Decreto per le ipotesi di illegittimità dei c.d. licenziamenti economici dichiarata a seguito di accertamento da parte del Giudice dell’insussistenza del fatto materiale che aveva indotto il datore di lavoro a intimare il predetto licenziamento, ha confermato l’applicazione della reintegra nel posto di lavoro, in luogo dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 sopra citato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo illustra le conseguenze sanzionatorie previste per i licenziamenti nel contratto a tutele crescenti, con particolare attenzione alle diverse tipologie di licenziamento e alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.