A poca distanza dal Messaggio n. 269/2025, l’INPS, con messaggio 7 febbraio 2025, n. 483 , fornisce nuovi chiarimenti in merito all’esonero dal contributo addizionale NASpI previsto per le attività stagionali, ampliando l’applicazione dell’esonero in questione, oltre che verso i contratti a termine stipulati per le attività di tipo stagionale previste dal D.P.R. n. 1525/1963, anche per i contratti a termine stipulati a far data dal 1° gennaio 2020 per le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e da CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi sul piano nazionale.
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