In materia di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1376 del 20 gennaio 2025 .
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