Fra le varie disposizioni contenute nella Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), è stata prevista una norma di interpretazione autentica con la quale è stata fornita un’interpretazione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
La previsione di tale disposizione ha indotto l’INPS con il Messaggio n. 269/2025 del 23 gennaio u.s. a fornire alcune precisazioni in relazione all’applicazione del contributo addizionale NASpI dovuto in occasione dell’assunzione di lavoratori con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali.
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