La disciplina del periodo di comporto, prevista dall'art. 2110 c.c., è speciale rispetto alla disciplina generale dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e alla risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa; di conseguenza, il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente per la legittimità del licenziamento anche in un periodo particolare come quello del Covid-19.
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