Il Tribunale di Roma (Sentenza n. 668/2024 ) - chiamato a pronunciarsi su di un’operazione di esternalizzazione di alcuni servizi realizzata da una nota Banca mediante la cessione di un “ramo d’azienda” a un altrettanto nota società di consulenza - ha avuto modo di ribadire che: “Ai fini dell'operatività dell'art. 2112 c.c. è richiesto che il ramo 'conservi' la sua identità perché l'analisi non può svolgersi sull'assetto assunto dopo la cessione nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perchè l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”.
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