Con il Messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’INPS ha illustrato i contenuti della disposizione introdotta dall’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) e fornisce le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale. L’articolo 30 del menzionato decreto, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.
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