La Corte di Cassazione, con ordinanza 4 maggio 2022, n. 14057 , ha stabilito che il criterio della anzianità convenzionale riconosciuta dal datore, in sede di accordo sindacale col dipendente, è privo di carattere oggettivo e non è applicabile all'intera platea dei lavoratori: deve, quindi, escludersi che lo stesso rilevi ai fini di cui all’art. 5 della Legge n. 223/1991, in quanto ciò aprirebbe un inammissibile varco alla discrezionalità del datore medesimo e al rischio di elusione dei criteri legali o contrattuali.
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