Commento
FINE RAPPORTO DI LAVORO

L’anzianità convenzionale non rileva ai fini dei criteri di scelta per i licenziamenti collettivi

di Luca Daffra - Studio Ichino, Brugnatelli e Associati | 16 Maggio 2022
L’anzianità convenzionale non rileva ai fini dei criteri di scelta per i licenziamenti collettivi

La Corte di Cassazione, con ordinanza 4 maggio 2022, n. 14057 , ha stabilito che il criterio della anzianità convenzionale riconosciuta dal datore, in sede di accordo sindacale col dipendente, è privo di carattere oggettivo e non è applicabile all'intera platea dei lavoratori: deve, quindi, escludersi che lo stesso rilevi ai fini di cui all’art. 5 della Legge n. 223/1991, in quanto ciò aprirebbe un inammissibile varco alla discrezionalità del datore medesimo e al rischio di elusione dei criteri legali o contrattuali.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità convenzionale riconosciuta dal datore di lavoro non è applicabile ai fini dell'art. 5 della Legge n. 223/1991, in quanto priva di carattere oggettivo e aprirebbe un varco alla discrezionalità del datore e al rischio di elusione dei criteri legali o contrattuali.