Con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, di cui all’art. 1, comma 121 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). In particolare, è stato specificato che per poter accedere al beneficio contributivo - operativo limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 - i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
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