L’Inps, con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, ha fornito indicazioni in merito ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero e per i quali l’Istituto erogherà la prestazione per gli eventi del 2020 e per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021. Per l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena si procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 in base alle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche qualora non sia stato possibile reperire indicazioni sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, ma l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.
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