Con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito utili chiarimenti in merito all’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, di cui all’art. 1, commi da 16 a 19 della Legge n. 178/2020. In particolare è stato specificato che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012 o di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Inoltre, l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
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