Con il Messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, l’INPS ha specificato che il periodo di quarantena trascorso a casa è equiparabile alla malattia, ai fini del trattamento economico. Quindi, per godere della tutela economica occorre seguire un procedimento sanitario ben preciso, poiché vi è l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria. Ciò è rinvenibile dall’art. 26, comma 1 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020 . A tal fine, per la corretta gestione degli eventi nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato: “MV6”: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena; “MV7”: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie e “MV8”: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.
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