Con Lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito utili chiarimenti sui possibili casi di interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali (art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004) e le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.), in sede sindacale (art. 411 c.p.c.) o nelle forme della risoluzione arbitrale (art. 412 c.p.c.). Sul punto è stato precisato che in caso di un accertamento su crediti patrimoniali, prevale la diffida accertativa emessa dagli ispettori del lavoro, anche laddove intervenga una conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore. Tale orientamento è valido solo al di fuori della conciliazione monocratica esperita presso le Sedi dell'Ispettorato del lavoro. Quindi, altre forme di conciliazioni possono essere fatte valere esclusivamente in sede giudiziale.
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