Il congedo straordinario, al pari delle assenze per malattia e infortunio, è da considerarsi "neutro" ai fini del calcolo per il diritto all'indennità di maternità. Infatti, tale periodo non influisce sul riconoscimento dell'indennità di maternità, essendo incostituzionale l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo di 60 giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario, previsto dall'art. 42 dello stesso Decreto, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1, della Legge n. 104/92. A stabilirlo è la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 158 depositata il 13 luglio 2018.
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