Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono la lesione, la causa violenta, l’occasione di lavoro.
Per espressa previsione dell’articolo 2110 del codice civile, in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Seppur la normativa non faccia espresso riferimento al tema del rapporto a termine, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che, al verificarsi di una delle situazioni di cui all’articolo 2110 codice civile, la tutela spetti anche ai lavoratori assunti a tempo determinato.
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