La sicurezza sui luoghi di lavoro richiede l’applicazione di misure di prevenzione e protezione che interessano non solo i soggetti dell’organigramma della sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti), ma anche ogni lavoratore, che ha degli specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che vengono riassunti all’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, a cui corrispondono sanzioni stabilite dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008.
La violazione di questi obblighi implica, tuttavia, la necessità per il datore di procedere nei confronti del lavoratore mediante procedura di richiamo disciplinare così come stabilito dall’art. 7, Legge n. 300/1970, in funzione del fatto che le sanzioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza (TUSL) possono essere comminate solo in fase ispettiva e non, arbitrariamente, dal datore di lavoro.
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