L’accordo di conglobamento prevede la possibilità per il datore di lavoro di corrispondere in maniera unitaria tutti i compensi per prestazioni ulteriori rispetto a quelli ordinari. Possono essere conglobati, ad esempio, lo straordinario, il TFR, la tredicesima mensilità e quanto eventualmente dovuto per lavoro festivo. Da notare che la questione dell’incorporazione in importi unitari del trattamento economico riconosciuto al lavoratore sta avendo sempre più risalto in ambito lavoristico, sia perché da un lato la contrattazione collettiva tende a raggruppare in una somma complessiva la retribuzione mensile - storicamente frammentata in voci oramai superate - , sia perché, dall’altro lato, con la stipula di accordi individuali di conglobamento tra datore e lavoratore si consente al secondo di percepire mensilmente una busta paga sensibilmente più “pesante”.
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