La Corte Costituzionale, con la Sentenza 16 luglio 2024, n. 128, è di nuovo intervenuta sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: questa volta, però, in relazione alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel dettaglio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la reintegrazione si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per GMO in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore. Dopo aver riepilogato la nozione di GMO, il campo di applicazione delle tutele crescenti e i diversi regimi di tutela, illustriamo le considerazioni e i principi affermati dalla Corte.
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