In relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68 , D.L. n. 73/2021 , che ha stabilito che “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del Codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96” , cioè, “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale”, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
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