I c.d. benefit offerti dall’azienda con l’intento di promuovere la propria immagine costituiscono, in ogni caso, un arricchimento per i dipendenti se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, se il loro valore supera il limite previsto dal D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR, pari a 258,23 euro (salvo alcune regole per il 2024) concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF del dipendente.
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