Deve ritenersi sussistente il diritto all’indennità sostitutiva in tutte le ipotesi in cui le ferie non sono state effettivamente fruite, atteso che non può desumersi una rinuncia dalla mancanza di una formale richiesta del dipendente mentre detto diritto non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito; se il lavoratore non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
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