Con la direttiva 80/987/CEE del Consiglio Europeo si è voluto garantire, ai lavoratori subordinati, una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo, la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici “organismi di garanzia”, che si sostituiscono al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati.
In attuazione della normativa comunitaria, lo Stato italiano ha adottato la Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (art. 2), il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2 ) e il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186 , che ha introdotto la disciplina delle situazioni transnazionali.
La disciplina normativa, poi, nel corso del tempo, ha subito molteplici modifiche ed integrazioni. Da ultimo, in considerazione dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con decorrenza 15 luglio 2022, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155” (c.d. CCII), l’INPS con Circolare 26 luglio 2023, n. 70 , aggiorna e riepiloga le disposizioni impartite nel tempo in tema di Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro.
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