L’INPS, con la Circolare n. 82 del 22 settembre 2023, ha fornito le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (c.d. “quota 103”), previsto dall’art. 1, commi 286 e 287, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2023). I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
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