L’articolo 39, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.”
Nonostante sia di recente introduzione, la disciplina sulla riduzione del cuneo fiscale ha già subito numerose modifiche. Con il presente intervento, dunque, vogliamo analizzare questa normativa, ponendo l’accento sulla misura applicabile nell’anno in corso.
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