L’INPS - con Circolare 24 gennaio 2023, n. 7 - ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021.
Com’è noto, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è riconosciuto - con i medesimi criteri e modalità - nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Laddove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’esonero è incrementato di un ulteriore 1%.
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