L’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto un’agevolazione (pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) per l’assunzione di donne in possesso di determinati requisiti. L’articolo 1, commi 16-19, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) - per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 - ha esteso tale esonero fino alla misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui (previa autorizzazione UE). Da ultimo, la Legge di Bilancio 2023 dispone che (sempre previa autorizzazione della Commissione Europea), il beneficio, con un aumento dell’importo fruibile da 6.000 a 8.000 euro, riguarda anche le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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