La disciplina delle prestazioni di lavoro c.d. “occasionali”, introdotta dall’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), ha subito un intervento di modifica prima con le nuove norme introdotte (a partire dal 13 agosto scorso) dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 e da ultimo in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 342 e 343, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Di seguito, preso atto dell’esclusione - a partire dal 1° gennaio 2023 - del settore agricolo (a tale riguardo, si vedano i commi 344 ss.), il punto sulle due residue “tipologie” contrattuali disciplinate dall’articolo 54-bis, ossia Libretto Famiglia (LF) e Contratto di Prestazione Occasionale (CPO o PrestO), quest’ultimo ormai solo nella modalità “ordinaria”, appunto con l’eccezione delle imprese agricole.
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