L’INPS - con Circolare 16 gennaio 2023, n. 4 - ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso del 2023. Tra le altre cose, si segnala che l’art. 1, comma 359, Legge n. 197/2022 ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di congedo parentale. Nello specifico, integrando il primo periodo del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. n. 151/2001, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”, si dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione. Tale nuova misura - che può essere fruita in alternativa tra i genitori - trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare.
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