Per il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata INPS, da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali ma non iscritti alle rispettive Casse professionali, non sono dovute le sanzioni civili fino al 5 luglio 2011.
L’Istituto, con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, recepisce le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 in merito all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari; il versamento risulta dunque dovuto con effetto retroattivo ma senza l’applicazione, da parte dell’Istituto, delle sanzioni civili.
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