Premessa una rapida disamina degli istituti che vengono in rilievo nel caso di licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile, il presente contributo intende fornire una panoramica delle decisioni più rilevanti in materia che sono state rese dalle corti di merito negli ultimi cinque anni.
Pur partendo da premesse comuni (ossia la decisione della CGUE nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11 sulla direttiva 2000/78/CE), la giurisprudenza ha elaborato due orientamenti opposti: secondo il primo, la natura apparentemente «neutra» del periodo di comporto è idonea a discriminare i lavoratori disabili, data la maggiore esposizione al rischio di accumulare assenze per malattia in ragione anche dell’handicap; mentre, per il secondo, il bilanciamento di interessi imporrebbe al lavoratore di comunicare (anche nelle forme dei certificati medici telematici di cui al D.M. 18 aprile 2012) la ragione delle specifiche assenze, che se riconducibili a una disabilità accertata non sono da conteggiarsi ai fini del comporto.
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