L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con nota 11 luglio 2022, prot. n. 1451 - ha fornito dei chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022 (entrata in vigore della Legge n. 234/2021).
Com’è noto, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Al riguardo, nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 si applica il trattamento sanzionatorio previsto per tirocinio svolto in modo fraudolento.
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