Dal 1° gennaio 2022 viene meno il temporaneo innalzamento ad euro 516,46 della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit e gli strumenti di welfare aziendale riconducibili all’articolo 51, comma 3 del TUIR, a suo tempo previsto nel periodo di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19.
Da quest’anno, dunque, torna in vigore la disciplina ordinaria di cui all’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.”
A questa disposizione, tuttavia, si aggiunge la misura di cui all’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51 secondo cui, limitatamente all’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro, per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
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