A norma dell’articolo 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La previsione di cui all’articolo 1, comma 223 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cosiddetta Legge di Bilancio 2022) integra l’articolo 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima, il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Sul punto, con Circolare 4 gennaio 2022, n. 3, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle novità legislative e alle modalità di applicazione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL per gli eventi che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
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