Con la previsione di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddetta Legge di Bilancio 2022, si prevede che “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima”.
Successivamente, l’INPS, con la propria Circolare 22 marzo 2022, n. 43, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di questa misura temporanea, riferita ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio - 31 dicembre 2022.
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Istituto, tuttavia, sussistono al momento profili dubbi quanto all’effettivo utilizzo del beneficio e alla sua applicazione: cosa accade, ad esempio, in caso di evento indennizzato dall’Inps, quale malattia o maternità?
Con il presente intervento, dunque, proviamo a dare qualche indicazione quanto all’applicazione dell’esonero in tali situazioni, restando in attesa delle doverose precisazioni da parte degli Istituti.
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