Il diritto di cessare la propria attività di impresa è, al pari di quello di avviarla, una prerogativa costituzionalmente garantita all’imprenditore. Salvo l’applicazione delle speciali discipline e procedure previste dal D.Lgs. n. 14/2019 per le imprese che versano in stato di crisi o di insolvenza, per i dipendenti coinvolti dalla cessazione dell’azienda "in bonis" si possono prefigurare sostanzialmente due scenari, eventualmente anche concorrenti: da una parte, la continuazione del rapporto di lavoro nel caso di cessione di azienda (o di ramo) con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario a norma dell’art. 2112 c.c.; dall’altro, in assenza di acquirenti, il datore di lavoro si troverà a dover licenziare i dipendenti ivi occupati, optando per dei licenziamenti individuali per g.m.o. nelle imprese di piccolissime dimensioni o con l’avvio di una procedura collettiva ex artt. 4 e 24 Legge n. 223/1991 e, per le imprese di maggiori dimensioni, preventivamente avviando l’innovativa procedura introdotta dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo.
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