La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) e precisamente l’articolo 1, comma 119, ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - ossia l’esonero per le nuove assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età - è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (e dunque nel 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.
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