Determinazione dell’imposta - Art. 11 TUIR
Ai redditi complessivi delle persone fisiche è applicata un’imposta lorda, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR, determinata in base alle seguenti aliquote (valori di reddito espressi in euro):
Aliquota |
Reddito complessivo annuo |
Imposta sullo scaglione |
23% |
fino a 15.000 |
3.450 |
25% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 |
3.450 + [(28.000-reddito complessivo oltre i 15.000)x25% sino ad un massimo di 3.250] |
35% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 |
3.450 + 3.250 + [(50.000-reddito complessivo oltre i 28.000)x35% sino ad un massimo di 7.700] |
43% |
oltre 50.000 |
3.450 + 3.250 + 7.700 + (Reddito oltre i 50.000x43%) |
Su base mensile, invece, si dovranno considerare i seguenti valori, sempre espressi in euro:
Aliquota |
Reddito mensile |
Imposta sullo scaglione |
23% |
fino a 1.250 |
287,50 |
25% |
oltre 1.250 e fino a 2.333,33 |
287,50 + [(2.333,33-reddito complessivo oltre i 1.250)x25% sino ad un massimo di 270,83] |
35% |
oltre 2.333,33 e fino a 4.166,66 |
287,50 + 270,83 + [(4.166,66-reddito complessivo oltre i 2.333,33)x35% sino ad un massimo di 641,66] |
43% |
oltre 4.166,66 |
287,50 + 270,83 + 641,66 + (Reddito oltre i 4.166,66x43%) |
Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.
Inoltre se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.
Detrazioni per carichi di famiglia
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato fondamentali modifiche alle modalità di calcolo delle detrazioni d’imposta spettanti per familiari a carico.
Se, infatti, da un lato vengono mantenuti i criteri di determinazione delle stesse sino al 28 febbraio 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, in ragione dell’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli, le detrazioni per figli a carico saranno assorbite in questo nuovo strumento.
Introdotto dall’articolo dalla Legge 1° aprile 2021, n. 46, l’assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità.
In linea generale, ricordiamo che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
Nel dettaglio, l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La validità dell’assegno unico sarà per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo.
Diversamente, continueranno ad essere applicate:
- le detrazioni per familiari a carico diversi dai figli;
- le detrazioni per figli a carico se di età superiore a 21 anni e reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
Ricapitolando:
Tipologia di detrazione |
Modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 |
Coniuge |
Invariate |
Altri familiari a carico |
Invariate |
Figli a carico sino a 21 anni |
|
|
Invariate |
Le detrazioni per carichi di famiglia sono concesse in base all’esistenza, presso il nucleo famigliare, di soggetti che non sono in grado di produrre redditi e quindi possono essere definite “fiscalmente a carico”.
I soggetti fiscalmente a carico per poter mantenere tale requisito devono dimostrare:
- di possedere un reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 2.840,51. Nel reddito devono essere ricompresi tutte le tipologie di reddito computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nella zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- di essere a carico del contribuente principale anche nel caso di non convivenza.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciuti su base annua e in proporzione ai mesi di effettiva esistenza a carico del contribuente. Inoltre, i familiari a carico portatori di handicap devono essere riconosciuti disabili ai sensi della Legge n. 104/1992.
In riferimento al vincolo di parentela sono definibili fiscalmente a carico:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e le nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali;
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).
Detrazione per coniuge a carico
Importo detrazione |
Reddito complessivo (1) |
800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)] |
Non superiore ad euro 15.000 |
690 |
Da euro 15.001 a euro 29.000 |
700 |
Da euro 29.001 a euro 29.200 |
710 |
Da euro 29.201 a euro 34.700 |
720 |
Da euro 34.701 a euro 35.000 |
710 |
Da euro 35.001 a euro 35.100 |
700 |
Da euro 35.101 a euro 35.200 |
690 |
Da euro 35.201 a euro 40.000 |
690 x (80.000 - reddito complessivo)/40.000 |
Da euro 40.001 a euro 80.000 |
Zero |
Oltre euro 80.000 |
(1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
Maggiorazione detrazione per coniuge a carico
La detrazione spettante come sopra indicata è aumentata di un importo pari a:
Reddito complessivo(1) |
Maggiorazione |
Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro |
zero |
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro |
10 euro |
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro |
20 euro |
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro |
30 euro |
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro |
20 euro |
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro |
10 euro |
Oltre 35.200 |
zero |
(1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
Detrazione per figli a carico sino al 28 febbraio 2022
Come evidenziato in premessa, per espressa previsione del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 , in attuazione della delega conferita dal Governo ai sensi della Legge 1 ° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 viene introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico sino ai 21 anni, in sostituzione dell’assegno nucleo familiare e delle detrazioni per figli a carico.
Per effetto di tale disposizione normativa, sino al 28 febbraio 2022 rimarranno valide le detrazioni indicate nelle tabelle sotto riportate; diversamente, a decorrere dal 1° marzo 2022 saranno in vigore solamente le previsioni riferite ai figli a carico se di età superiore a 21 anni e reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.
Tabella detrazione figli maggiori di 3 anni
N. Figli |
Detrazione teorica |
Importo detrazione (*) |
1 |
950 |
950 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000 |
2 |
1.900 |
1.900 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000 |
3 |
2.850 |
2.850 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000 |
4 |
4.600 |
4.600 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000 |
5 |
5.750 |
5.750 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000 |
6 |
6.900 |
6.900 x (170.000 - reddito complessivo)/170.000 |
7 |
8.050 |
8.050 x (185.000 - reddito complessivo)/185.000 |
8 |
9.200 |
9.200 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
9 |
10.350 |
10.350 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
10 |
11.500 |
11.500 x (215.000 - reddito complessivo)/215.000 |
11 |
12.650 |
12.650 x (230.000 - reddito complessivo)/230.000 |
12 |
13.800 |
13.800 x (260.000 - reddito complessivo)/260.000 |
13 |
14.950 |
14.950 x (275.000 - reddito complessivo)/275.000 |
14 |
16.100 |
16.100 x (290.000 - reddito complessivo)/290.000 |
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
Tabella detrazione figli maggiori di 3 anni e disabili
N. Figli |
Detrazione teorica |
Maggiorazione |
Importo detrazione (*) |
|
1 |
950 |
400 |
(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000 |
|
2 |
1.900 |
400 |
(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000 |
|
3 |
2.850 |
400 |
(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000 |
|
4 |
4.600 |
400 |
(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000 |
|
5 |
5.750 |
400 |
(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000 |
|
6 |
6.900 |
400 |
(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000 |
|
7 |
8.050 |
400 |
(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000 |
|
8 |
9.200 |
400 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
9 |
10.350 |
400 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
10 |
11.500 |
400 |
(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000 |
|
11 |
12.650 |
400 |
(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000 |
|
12 |
13.800 |
400 |
(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000 |
|
13 |
14.950 |
400 |
(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000 |
|
14 |
16.100 |
400 |
(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000 |
|
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
|
Tabella detrazione figli minori di 3 anni
N. Figli |
Detrazione teorica |
Maggiorazione |
Importo detrazione (*) |
|
1 |
950 |
270 |
(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000 |
|
2 |
1.900 |
270 |
(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000 |
|
3 |
2.850 |
270 |
(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000 |
|
4 |
4.600 |
270 |
(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000 |
|
5 |
5.750 |
270 |
(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000 |
|
6 |
6.900 |
270 |
(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000 |
|
7 |
8.050 |
270 |
(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000 |
|
8 |
9.200 |
270 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
9 |
10.350 |
270 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
10 |
11.500 |
270 |
(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000 |
|
11 |
12.650 |
270 |
(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000 |
|
12 |
13.800 |
270 |
(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000 |
|
13 |
14.950 |
270 |
(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000 |
|
14 |
16.100 |
270 |
(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000 |
|
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
|
Tabella detrazione figli minori di 3 anni e disabili
N. Figli |
Detrazione teorica |
Maggiorazione |
Importo detrazione (*) |
|
1 |
950 |
670 |
(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000 |
|
2 |
1.900 |
670 |
(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000 |
|
3 |
2.850 |
670 |
(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000 |
|
4 |
4.600 |
670 |
(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000 |
|
5 |
5.750 |
670 |
(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000 |
|
6 |
6.900 |
670 |
(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000 |
|
7 |
8.050 |
670 |
(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000 |
|
8 |
9.200 |
670 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
9 |
10.350 |
670 |
(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
|
10 |
11.500 |
670 |
(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000 |
|
11 |
12.650 |
670 |
(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000 |
|
12 |
13.800 |
670 |
(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000 |
|
13 |
14.950 |
670 |
(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000 |
|
14 |
16.100 |
670 |
(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000 |
|
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
|
Ulteriore detrazione figli per famiglie numerose
N. Figli |
Detrazione teorica |
Importo detrazione |
Nuclei con presenti almeno 4 figli |
1.200 |
|
Detrazione per figli a carico dal 1° marzo 2022
Tabella detrazione figli maggiori di 21 anni e reddito sino a 4.000,00 euro o maggiori di 24 anni e reddito sino a 2.840,51 euro
N. Figli |
Detrazione teorica |
Importo detrazione (*) |
1 |
950 |
950 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000 |
2 |
1.900 |
1.900 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000 |
3 |
2.850 |
2.850 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000 |
4 |
4.600 |
4.600 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000 |
5 |
5.750 |
5.750 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000 |
6 |
6.900 |
6.900 x (170.000 - reddito complessivo)/170.000 |
7 |
8.050 |
8.050 x (185.000 - reddito complessivo)/185.000 |
8 |
9.200 |
9.200 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
9 |
10.350 |
10.350 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000 |
10 |
11.500 |
11.500 x (215.000 - reddito complessivo)/215.000 |
11 |
12.650 |
12.650 x (230.000 - reddito complessivo)/230.000 |
12 |
13.800 |
13.800 x (260.000 - reddito complessivo)/260.000 |
13 |
14.950 |
14.950 x (275.000 - reddito complessivo)/275.000 |
14 |
16.100 |
16.100 x (290.000 - reddito complessivo)/290.000 |
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
Ripartizione delle detrazioni per i figli
La detrazione spettante dovrà essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale spettante, laddove la stessa spetti anche al coniuge. È prevista, infatti, la divisione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con il reddito più basso.
La detrazione spetta invece in ogni caso per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo.
Quando l’altro genitore è deceduto ed il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Da ultimo si evidenzia al riguardo che le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
Ripartizione delle detrazioni dei figli degli ex coniugi
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:
- se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.
In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita. Se esistono provvedimenti di affidamento, la disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.
Altri familiari a carico
La detrazione teorica per gli altri familiari per ogni altra persona a carico indicata dall’art. 433 del c.c.
Tabella detrazione per altri familiari a carico
N. altri familiari |
Detrazione teorica |
Importo detrazione (*) |
|
Per ogni altro familiare a carico |
750 |
(750 x n. altri familiari) x (80.000 - reddito complessivo)/80.000 |
|
(*) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
|
Le “altre detrazioni” 2022 - Art. 13 TUIR
Con l’intento di ridurre la pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente, l’art. 1, comma 2 della Legge di Bilancio 2022 modifica le cosiddette “Altre Detrazioni” disciplinate dall’art. 13 TUIR.
Le modifiche stabiliscono che se alla determinazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, al contribuente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, come da tabella di seguito riportata (valori espressi in euro).
Reddito complessivo |
Detrazioni spettanti |
Inferiore a 15.000 € |
€ 1.880 L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. Mentre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €. |
Superiore a 15.000 € ma non a 28.000 € |
€ 1.910 + [1.190 x [(28.000 – RC)/13.000] |
Superiore a 28.000 € ma non a 50.000 € |
€ 1.910 x [(50.000 – RC)/22.000] |
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 € se il reddito complessivo è superiore ad euro 25.000 ma non a 35.000. |
Per i redditi da lavoro dipendente corrisposti per lavoro domestico le detrazioni saranno applicabili in sede di dichiarazione annuale dei redditi poiché per tali soggetti non è prevista la figura del sostituto d’imposta.
La misura delle Altre Detrazioni è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) in modalità inversamente proporzionale. Pertanto maggiore sarà il reddito, minore sarà l’importo delle detrazioni spettanti. Normalmente tali detrazioni, se richieste al datore di lavoro sostituto d’imposta per mezzo dell’annuale comunicazione, saranno dallo stesso calcolate ed inserite, in via provvisoria e salvo conguagli di fine anno, nella retribuzione mensile o nei compensi corrisposti.
Quanto alla determinazione delle detrazioni d’imposta in relazione ai redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, i riferimenti sono da dedursi dalla tabella sotto riportata.
Reddito complessivo |
Detrazioni spettanti |
Inferiore a 5.500 € |
€ 1.265 |
Superiore a 5.500 € ma non a 28.000 € |
€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 – RC)/22.500] |
Superiore a 28.000 € ma non a 50.000 € |
€ 500 x [(50.000 – RC)/22.000] |
La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 € se il reddito autonomo complessivo è superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €. |
Esempi di calcolo
Tutti i valori sono espressi in euro. I familiari si presumono a carico per l’intero anno e in possesso di redditi inferiore € 2.840,51.
Reddito lavoro dipendente per il 2022 pari a 16.000,00 € senza carichi di famiglia
Reddito lordo |
Imposta lorda |
Detrazioni carichi famiglia |
Altre detrazioni |
Totale detrazioni |
Imposta netta |
15.000 |
16.000 x 23% |
0 |
€ 1.910 + [1.190 x [(28.000 – 16.000)/13.000] |
3.008 |
672 |
Totali |
3.680 |
0 |
3.008 |
3.008 |
672 |
Reddito lavoro dipendente per il 2022 pari a 30.000 € senza carichi di famiglia
Redd. lordo |
Imposta lorda |
Detrazioni carichi famiglia |
Altre detrazioni
|
Totale detrazioni (B+C) |
Imposta netta |
30.000 |
15.000 x23% + (28.000-15.000) x25% + (30.000-28.000)x35% |
0 |
€ 1.910 x [(50.000 – 30.000)/22.000] |
1.801 |
6.814,45 |
Totali |
7.400 |
0 |
1.736 + maggiorazione 65 euro per redditi tra 25.000 e 35.000 |
1.801 |
5.599 |
Reddito lavoro dipendente per il 2022 pari a 30.000 € con coniuge a carico
Redd. lordo |
Imposta lorda |
Detrazioni carichi famiglia |
Altre detrazioni
|
Totale detrazioni (B+C) |
Imposta netta |
30.000 |
15.000 x23% + (28.000-15.000) x25% + (30.000-28.000)x35% |
710 +20 |
€ 1.910 x [(50.000 – 30.000)/22.000] |
4.866 |
6.084,50 |
Totali |
7.400 |
730 |
1.736 + maggiorazione 65 euro per redditi tra 25.000 e 35.000 |
4.866 |
2.534 |
Reddito lavoro dipendente per il 2022 pari a 30.000 € con a carico coniuge e 2 figli maggiori di 21 anni
Redd. lordo |
Imposta lorda |
Detrazioni carichi famiglia |
Altre detrazioni
|
Totale detrazioni (B+C) |
Imposta netta |
30.000 |
15.000 x23% + (28.000-15.000) x25% + (30.000-28.000)x35% |
710 +20 + 1.900 x (110.000 – 30.000)/110.000 |
€ 1.910 x [(50.000 – 30.000)/22.000] |
3.017,36 |
3.487,19 |
Totali |
7.400 |
2.111,81 |
1.736 + maggiorazione 65 euro per redditi tra 25.000 e 35.000 |
3.017,36 |
3.487,19 |
Reddito lavoro dipendente per il 2022 pari a 30.000 € con a carico coniuge e 2 figli di cui 1 inferiore a 3 anni e 1 maggiore di 21 anni
Redd. lordo |
Imposta lorda |
Detrazioni carichi famiglia |
Altre detrazioni
|
Totale detrazioni (B+C) |
Imposta netta |
30.000 |
15.000 x23% + (28.000-15.000) x25% + (30.000-28.000)x35% |
710 +20 +
(*) |
€ 1.910 x [(50.000 – 30.000)/22.000] |
3.250,93 |
4.149,07 |
Totali |
7.400 |
1.514,93 |
1.736 + maggiorazione 65 euro per redditi tra 25.000 e 35.000 |
3.250,93 |
4.149,07 |
(*) La detrazione per figli a carico subirà una variazione in corso d’anno, per effetto dell’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli, in vigore dal 1° marzo 2022 per figli minori di 21 anni.
Sino al 28 febbraio 2022, dunque, per il figlio minore di 3 anni resterà valida la formula (950 + 270) x (95.000 – 30.000) /95.000, da proporzionare ai 2 mesi di spettanza (59 giorni).
Dal 1° marzo 2022, le detrazioni per il figlio minore di 3 anni si perderanno in quanto confluiranno nell’assegno unico e si manterranno solamente quelle per il figlio maggiore di 21 anni con applicazione della formula 950 x (95.000 – 30.000) /95.000 da utilizzarsi per l’intero anno.
Riferimento normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 2 e 3
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 11, 12 e 13
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 13 gennaio 2022, n. 2