Il D.L.n. 146/2021 (cd. “Decreto Fisco-Lavoro)”, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021 , all’art. 11, comma 15 ha introdotto una importante modifica in tema di contratti di somministrazione. In particolare, la predetta disposizione normativa, intervenendo nel corpus normativo dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, ha previsto che - sino al 30 settembre 2022 - sarà possibile derogare al limite massimo di durata di 24 mesi, con causale legata all’emergenza Covid-19, in caso di proroga o rinnovo dei contratti di somministrazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia. Pertanto, il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2021), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020 , perde il suo limite temporale di applicazione, fissato al 31 dicembre 2021. Il legislatore ritiene infatti che le garanzie di stabilità siano fornite dalla tipologia contrattuale (a tempo indeterminato) utilizzata dal datore di lavoro (agenzia di somministrazione) e non dalla prestazione a termine prevista dall’azienda utilizzatrice.
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