Il licenziamento individuale costituisce una fattispecie estintiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di primario interesse, nonché l’origine di gran parte delle controversie in materia di diritto del lavoro.
Il datore può recedere unilateralmente dal contratto ma, nel far ciò, deve rispettare una serie di limiti. Trattasi dei correttivi alla libertà di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c., previsti dal Legislatore a tutela del lavoratore, considerato la parte debole del rapporto.
In caso di inosservanza di tali limiti, il licenziamento deve considerarsi illegittimo: in questo lavoro illustreremo le conseguenze che ne derivano a seconda della tipologia di illegittimità, della dimensione dell’organizzazione produttiva e, infine, della data di assunzione del licenziato.
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