Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.
Tra questi, il predetto D.L. n. 73/2021 (cd. "Sostegni-bis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 (che assorbe anche quanto previsto dal D.L. n. 99/2021 abrogato), e recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”- al comma 1 dell’articolo 40 prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere - in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO/CIGS) - ad un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.
Sul punto, con Circolare 9 agosto 2021, n. 125, l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’accesso alla predetta misura che costituiscono l’oggetto della nostra analisi.
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