Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176 è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Al riguardo, l’INPS - con Circolare 2 agosto 2021, n. 115- ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo relativo al contratto di rioccupazione, ex art. 41 , D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto "Sostegni-bis").
Com’è noto, il contratto di rioccupazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questo dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
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