L’INAIL - con Circolare 9 luglio 2021, n. 20- ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Istituto, a seguito della procedura di emersione ex art. 103 , D.L. n. 34/2020.
Al riguardo, l’INAIL chiarisce che i datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo - che hanno regolarizzato, dal 1° giugno al 15 agosto 2020, rapporti di lavoro subordinato e classificati in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al D.M. 27 maggio 2020- devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione (denunce di variazione): al contempo, il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.
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