Il 23 marzo è entrato in vigore il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”, recante le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori Covid-19), che è di nuovo intervenuto (tra l’altro) sui contratti a tempo determinato, differendo al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile effettuare i rinnovi e le proroghe in assenza delle cd. causali tassativamente individuate dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale provvedimento è stato poi convertito in legge, senza alcuna modifica per quanto concerne i contratti a termine, dalla legge n. 69/2021 , entrata in vigore il 22 maggio 2021. Nessuna novità in materia è stata introdotta dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), in vigore dal 26 maggio.
Di seguito - con un taglio pratico, fornendo una serie di risposte ai quesiti più ricorrenti - illustriamo le regole “emergenziali” vigenti (incluse quelle applicabili alla somministrazione a termine), nonché gli ultimi chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di durata massima e di contratto a termine “in deroga”.
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