L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 28 maggio 2021, prot. n. 855 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) - ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.
Tale Nota - che integra quella del nota 12 maggio 2021, n. 762 - precisa che, il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo 2021 è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati, ex art. 8 , D.L. n. 41/2021.
Quanto alla possibilità di applicare il regime derogatorio ex art. 19-bis , D.L. n. 18/2020 (dunque, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato), tale ipotesi sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione: infatti, il richiamo all'art. 19-bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Resta, pertanto, ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
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