Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto “Sostegni”), che, all’art. 8, comma 9-11 , contiene ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti: in particolare, viene prorogato – in modo differenziato a seconda della tipologia di datore (nello specifico, a seconda del trattamento di integrazione salariale di cui egli può fruire) – il “blocco” dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, nonché delle procedure conciliative in corso presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Tale decreto è stato poi convertito in legge, senza modifiche per quanto concerne la materia dei recessi, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla GU n. 120 del 21 maggio 2021, entrata in vigore il 22 maggio 2021. Da ultimo, il 25 maggio 2021 è stato pubblicato sulla GU n. 123 il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26 maggio 2021; l’art. 40 di tale provvedimento prevede un nuovo “blocco” dei licenziamenti per i datori con determinati requisiti. Di seguito – con taglio pratico, rispondendo ai quesiti più ricorrenti– illustriamo le regole emergenziali in vigore contenute nel D.L. n. 41/2021 convertito in legge nonché nel D.L. n. 73/2021 .
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