Con il presente contributo vogliamo approfondire la seconda parte del procedimento disciplinare, ovvero la fase della difesa del lavoratore.
Nel precedente intervento ("Le procedure disciplinari: la contestazione") abbiamo analizzato l’avvio del procedimento, che si concretizza con la contestazione di addebito, ovvero la “fotografia” dei fatti che il datore di lavoro ha l’obbligo di opporre al lavoratore, al fine di instaurare un procedimento rispettoso dei dettami dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei Lavoratori, e della contrattazione collettiva.
Siamo quindi al punto in cui il lavoratore, per mezzo del ricevimento della contestazione, viene messo nella piena e completa consapevolezza della volontà del datore di lavoro di appurare le dinamiche degli accadimenti e, se ne ricorrono i presupposti, esercitare il potere disciplinare con l’adozione della sanzione prevista dalla contrattazione collettiva o da codice disciplinare per l’addebito accertato.
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